INFORMAZIONI GENERALI
La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato.
La legalizzazione viene effettuata in Procura per gli atti notarili o autenticati da notaio e per gli atti e certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari del circondario di Napoli Nord. Per tutti gli atti non sottoscritti da notaio o da funzionari del Ministero della Giustizia occorre rivolgersi alla Prefettura competente.
CHI PUÒ CHIEDERLO
Direttamente l'interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata) che deposita l’atto originale da legalizzare direttamente in cancelleria.
COSA SERVE
Deposito dell’atto originale da legalizzare
COS'È
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.
QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATA
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore
CHI PUÒ AVVALERSI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Possono fare l’autocertificazione:
• i cittadini italiani
• i cittadini dell’Unione Europea
• i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
CHE COSA SI PUÒ CERTIFICARE
Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive
• La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:
• data e luogo di nascita;
• residenza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
• appartenenza ad ordini professionali;
• titoli di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il Codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
VALIDITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.
INFORMAZIONI GENERALI
Il certificato civile riporta solo i provvedimenti di natura civile, quali:
interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile (perdita o revoca della cittadinanza), così come previsto dall' art. 26 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato civile possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all' autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
A CHI RIVOLGERSI
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
L'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
Per il certificato civile:
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti; versando i diritti richiesti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
• fotocopia di documento di identità non scaduto;
• busta già affrancata e riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Rilascio nello stesso giorno della richiesta:
• certificato civile urgente
Rilascio dopo due giorni lavorativi dalla richiesta:
• certificato civile non urgente
INFORMAZIONI GENERALI
Certificato degli illeciti amministrativi: nel certificato, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato degli illeciti amministrativi possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
A CHI RIVOLGERSI
Il certificato deve essere richiesto all’Ufficio Locale del Casellario presso la Procura della Repubblica del luogo dove ha sede legale l’ente interessato.
L'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Per i certificati degli illeciti amministrativi allegare:
• fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
• fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;
• eventuale atto di delega;
• 1 marca da bollo secondo le tabelle vigenti, per il ritiro dopo 5 giorni lavorativi.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Certificati degli illeciti amministrativi:
dopo le ore 12,00 del giorno successivo.
INFORMAZIONI GENERALI
Certificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
A CHI RIVOLGERSI
Il certificato dei carichi pendenti va richiesto al Casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza; verifica qui per quali comuni è competente territorialmente la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
L'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
per i certificati dei carichi pendenti:
• 1 marca da bollo secondo i diritti vigenti;
Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
• fotocopia di documento di identità non scaduto;
• busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Rilascio dopo cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
INFORMAZIONI GENERALI
Certificato delle sanzioni amministrative: nel certificato, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
A CHI RIVOLGERSI
Il certificato può essere richiesto a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
L'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Per i certificati delle sanzioni amministrative allegare:
• fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
• fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;
• eventuale atto di delega;
• 1 marca da bollo da 7,84 euro per le richieste urgenti, con ritiro nelle 24 h;
• 1 marca da bollo da 3,92 euro per il ritiro dopo 3 giorni lavorativi.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Certificati delle sanzioni amministrative:
rilascio in giornata nel caso in cui si richieda il certificato con urgenza, oppure rilascio dopo le ore 12:00 del giorno successivo alla richiesta nel caso in cui si richieda il rilascio senza urgenza.
INFORMAZIONI GENERALI
È un certificato che attesta che il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura (verifica qui la competenza) è stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari.
Normalmente viene richiesto per fini assicurativi. Può essere richiesto dalla parte offesa o da persona da questa delegata.
A CHI RIVOLGERSI
All’Ufficio Front-Office di questa Procura.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda in carta semplice, firmata dal richiedente, può essere presentata personalmente dall’interessato o da altra persona delegata. All’atto della presentazione della richiesta l’interessato o il suo delegato dovranno presentare:
• documento di identità in corso di validità;
• 1 marca per diritti di cancelleria da 3,92 euro;
• copia della denuncia di furto, qualora non si conoscano gli estremi del procedimento penale;
se la richiesta è fatta da persona delegata, occorre che il delegante compili e firmi la domanda anche nella parte relativa alla delega, ed inoltre, alleghi la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
TERMINI PER IL RILASCIO
Se il procedimento è stato archiviato, il certificato può essere ottenuto in 3 giorni lavorativi dalla richiesta. Se il procedimento non è stato archiviato, i tempi dipendono dall’attività di indagine del Pubblico Ministero o di definizione del Giudice per le indagini preliminari.
INFORMAZIONI GENERALI
Il certificato generale del casellario giudiziale riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile).
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato generale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
A CHI RIVOLGERSI
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
A Napoli Nord l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
Per il certificato generale:
• 1 marca da bollo da 16,00 euro;
• 1 marca da bollo da 7,84 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
• 1 marca da bollo da 3,92 euro se il ritiro avviene dopo 2 giorni lavorativi.
È anche possibile richiedere online il certificato generale non urgente.
Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
• fotocopia di documento di identità non scaduto;
• busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
INFORMAZIONI GENERALI
Il certificato penale riporta le iscrizioni del casellario giudiziale riferite ad un determinato soggetto, così come previsto dagli artt. 3 e 25 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato penale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
A CHI RIVOLGERSI
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
A Napoli Nord l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
Per il certificato penale:
• 1 marca da bollo da 7,84 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
• 1 marca da bollo da 3,92 euro se il ritiro avviene dopo 2 giorni lavorativi.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
• fotocopia di documento di identità non scaduto;
• busta già affrancata e riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Rilascio nello stesso giorno della richiesta:
• certificato penale urgente
Rilascio dopo due giorni lavorativi dalla richiesta:
• certificato penale non urgente, richiesto sia online che allo sportello
INFORMAZIONI GENERALI
La certificazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ("certificato 335 c.p.p") consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale, in sostanza le indagini che sono in corso a seguito di denunce, querele ecc.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
L'interessato (persona sottoposta ad indagini), la persona offesa (chi ha ricevuto un danno dal presunto reato), i rispettivi difensori.
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Le richieste del certificato ex art.335 cpp possono essere trasmesse anche a mezzo Posta Elettronica Certificata mediante la compilazione del modulo di richiesta che va inoltrato all’indirizzo PEC casellario.procura.napolinord@giustiziacert.it
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
• Domanda in carta libera;
• Documento di identità non scaduto.
Non sono dovuti bolli né diritti.
Il certificato è rilasciato dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del P.M. (mediamente può essere ritirato dopo 10 gg del giorno successivo a quello di presentazione).
LA TESTIMONIANZA
Ai sensi dell’art. 198 c.p.p. la persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Le persone straniere possono richiedere gratuitamente di essere assistite da un interprete per la traduzione della testimonianza.
COSA FARE IN CASO DI IMPEDIMENTO
Nel caso in cui sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento.
Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.
Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l’impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
INDENNITÀ SPETTANTI AI TESTIMONI
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato.
Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità. Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
L’art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare.
INFORMAZIONI UTILI
La persona citata come testimone in un processo penale ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro un permesso per rendere la propria testimonianza. Il testimone che avesse la necessità di produrre attestazione al proprio datore di lavoro per la fruizione di tali permessi, può rivolgersi alla cancelleria del Tribunale.
INFORMAZIONI GENERALI
Serve per ottenere, anche a fini assicurativi, le copie dei verbali redatti dalla Polizia o da altre Forze dell'ordine, ad es. in caso di incidente stradale.
CHI PUÒ CHIEDERLO
Direttamente l’interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata).
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Front-Office Procura
COSA SERVE
• Domanda in carta libera
• Documento di identità non scaduto
• Se la richiesta è fatta da persona delegata, occorre, in più, la delega firmata dall’interessato ed una fotocopia di un documento di identità non scaduto dell’interessato.
COS’È
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12838,01.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti previsti di reddito annuo imponibile.
CHI PUÒ RICHIEDERE L'AMMISSIONE IN AMBITO PENALE
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:
• i cittadini italiani;
• gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
• indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
• chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE IN AMBITO PENALE
Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
• alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
• alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
• alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
• la richiesta di ammissione al patrocinio;
• le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
• l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
• l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede; se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
COSA PUÒ DECIDERE IL GIUDICE COMPETENTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
• può dichiarare l'istanza inammissibile
• può accogliere l'istanza
• può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
COSA PRODUCE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
COSA SI PUÒ FARE SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
ESCLUSIONE DAL PATROCINIO IN AMBITO PENALE
Il beneficio non è ammesso:
• nei procedimenti penali per evasione di imposte;
• se il richiedente è assistito da più di un difensore.
INFORMAZIONI GENERALI
È possibile richiedere il rilascio di copia degli atti relativi ad un procedimento in corso o archiviato.
CHI PUÒ CHIEDERLO
L’interessato (persona sottoposta ad indagini), la persona offesa (chi ha ricevuto un danno dal presunto reato), i rispettivi difensori.
A CHI RIVOLGERSI
Segreteria del PM procedente (per i fascicoli in fase di indagine) o ufficio 415 bis cpp, o ufficio dibattimento nel caso di fascicoli non digitalizzati (per i fascicoli in fase dibattimentale).
COSA SERVE
• Domanda in carta libera;
• documento di identità non scaduto;
• marca per diritti (vedi documenti che indicano gli importi dei diritti di copia autentica, di copia senza certificazione di conformità e di copia su supporto diverso dal cartaceo);
• se la richiesta è fatta da persona delegata, occorre, in più, la delega firmata dall’interessato ed una fotocopia di un documento di identità non scaduto dell’interessato.
INFORMAZIONI GENERALI
Visura delle iscrizioni: chiunque può richiedere di conoscere, senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale/penale/civile. - art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
La visura non ha valore di certificazione e non comporta il pagamento di alcun diritto.
A CHI RIVOLGERSI
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
Ad Aversa l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale può essere effettuata compilando l'apposita domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente.
La richiesta di visura può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dal modello predisposto.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare:
• fotocopia di documento di identità non scaduto
• busta preaffrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Rilascio nello stesso giorno della richiesta.